(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e nono, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma  6  e  l'articolo  71,  comma  1,  dello
Statuto; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1994
(Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero
delle regioni e delle province autonome); 
  Vista  la  legge  5  giugno  2003,   n.   131   (Disposizioni   per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in  particolare,  l'articolo
6; 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale) e, in  particolare,  l'articolo
5; 
  Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n.  26  (Disciplina  delle
attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione  Toscana)
e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 23, comma 1; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'articolo 5,  comma  1,  della  l.r.  4/2008  stabilisce  che
l'Assemblea  legislativa,  per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni
istituzionali, attivi collaborazioni in ambito nazionale, europeo  ed
internazionale con le altre assemblee elettive, nonche' con  istituti
universitari ed organismi  scientifici,  costituisca  associazioni  e
fondazioni  o  vi  aderisca,  partecipi  ad  organismi  nazionali   e
sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive
e tra regioni; 
    2. Appare  rilevante  l'esigenza  di  valorizzare  tali  rapporti
dell'Assemblea regionale toscana con omologhe identita'  territoriali
all'interno dello Stato italiano e nell'ambito di altri stati  e  con
gli altri soggetti considerati dal sopracitato articolo 5,  comma  1,
della l.r. 4/2008; 
    3. E' opportuno superare il carattere occasionale delle relazioni
ascritte alla competenza del Consiglio  regionale  dall'articolo  23,
comma 1, lettera b), della l.r. 26/2009 e conferire a  tali  rapporti
carattere di stabilita' e di continuita'; 
    4. Il rilevante ruolo storico dei nunzi e dei legati  diplomatici
che nei secoli XII e XIII ha condotto a  suggellare  i  rapporti  tra
citta' toscane nella fase di superamento del sistema  feudale  e  nel
nascente quadro dei liberi comuni che dette vita alla Lega toscana; 
    5.  L'importanza  di  rievocare  il  ruolo  svolto   dai   legati
denominando in tal modo i rapporti di amicizia e di cooperazione  che
il Consiglio regionale vuole suggellare coni soggetti esterni al fine
di creare condizioni privilegiate  di  sviluppo  delle  relazioni  di
carattere   identitario   e   culturale   da   parte   dell'Assemblea
legislativa; 
    6. Lo sviluppo delle relazioni identitarie e culturali  favorisce
processi di valorizzazione delle cittadinanze, contribuendo,  per  un
verso, alla maggior definizione della  propria  specificita'  e,  per
altro verso, allo sviluppo dal basso, a  partire  dai  territori,  di
quegli aspetti di un'identita'  comune  volta  alla  pacificazione  e
all'integrazione; 
    7. La Corte Costituzionale ha definito attivita' di mero  rilievo
internazionale  quelle  attivita'  compiute  con  omologhi  organismi
esteri aventi per oggetto finalita'  di  studio  o  di  informazione,
oppure la previsione di partecipazione a  manifestazioni  dirette  ad
agevolare il progresso  culturale  ed  economico  in  ambito  locale,
ovvero, infine, l'enunciazione di  propositi  intesi  ad  armonizzare
unilateralmente le rispettive condotte; 
    8. Le attivita' di mero rilievo internazionale delle regioni sono
previste dall'articolo 6, comma 2, della  legge  131/2003,  il  quale
stabilisce che  le  regioni,  nelle  materie  di  propria  competenza
legislativa,   possano   realizzare   attivita'   di   mero   rilievo
internazionale, dandone comunicazione preventiva ai competenti organi
statali, ai fini delle eventuali osservazioni e tenute  le  procedure
previste dal D.P.R. 31 marzo 1994; 
    9. Le attivita' oggetto dei legati di competenza consiliare  sono
realizzate nel rispetto delle normative statali sopracitate  e  delle
competenze della Giunta regionale, cosi' come  delineate  dalla  l.r.
26/2009; 
    10.  E'  opportuno  che  i  legati  di  amicizia  e  cooperazione
stipulati siano comunicati alla Giunta  regionale  e  pubblicati  sul
sito istituzionale del Consiglio regionale; 
Approva le presente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il Consiglio regionale, organo di rappresentanza della comunita'
regionale  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  6,  dello   Statuto,
intrattiene rapporti di amicizia e di cooperazione con  le  assemblee
elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di  altri  stati,
con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni  e  istituti
culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili
e continue, attivita' di partenariato e scambio culturale.