(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e nono, della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 6 e l'articolo 71, comma 1, dello Statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'articolo 6; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 23, comma 1; Considerato quanto segue: 1. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008 stabilisce che l'Assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attivi collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonche' con istituti universitari ed organismi scientifici, costituisca associazioni e fondazioni o vi aderisca, partecipi ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni; 2. Appare rilevante l'esigenza di valorizzare tali rapporti dell'Assemblea regionale toscana con omologhe identita' territoriali all'interno dello Stato italiano e nell'ambito di altri stati e con gli altri soggetti considerati dal sopracitato articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008; 3. E' opportuno superare il carattere occasionale delle relazioni ascritte alla competenza del Consiglio regionale dall'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2009 e conferire a tali rapporti carattere di stabilita' e di continuita'; 4. Il rilevante ruolo storico dei nunzi e dei legati diplomatici che nei secoli XII e XIII ha condotto a suggellare i rapporti tra citta' toscane nella fase di superamento del sistema feudale e nel nascente quadro dei liberi comuni che dette vita alla Lega toscana; 5. L'importanza di rievocare il ruolo svolto dai legati denominando in tal modo i rapporti di amicizia e di cooperazione che il Consiglio regionale vuole suggellare coni soggetti esterni al fine di creare condizioni privilegiate di sviluppo delle relazioni di carattere identitario e culturale da parte dell'Assemblea legislativa; 6. Lo sviluppo delle relazioni identitarie e culturali favorisce processi di valorizzazione delle cittadinanze, contribuendo, per un verso, alla maggior definizione della propria specificita' e, per altro verso, allo sviluppo dal basso, a partire dai territori, di quegli aspetti di un'identita' comune volta alla pacificazione e all'integrazione; 7. La Corte Costituzionale ha definito attivita' di mero rilievo internazionale quelle attivita' compiute con omologhi organismi esteri aventi per oggetto finalita' di studio o di informazione, oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte; 8. Le attivita' di mero rilievo internazionale delle regioni sono previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 131/2003, il quale stabilisce che le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, possano realizzare attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione preventiva ai competenti organi statali, ai fini delle eventuali osservazioni e tenute le procedure previste dal D.P.R. 31 marzo 1994; 9. Le attivita' oggetto dei legati di competenza consiliare sono realizzate nel rispetto delle normative statali sopracitate e delle competenze della Giunta regionale, cosi' come delineate dalla l.r. 26/2009; 10. E' opportuno che i legati di amicizia e cooperazione stipulati siano comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale; Approva le presente legge: Art. 1 Finalita' 1. Il Consiglio regionale, organo di rappresentanza della comunita' regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello Statuto, intrattiene rapporti di amicizia e di cooperazione con le assemblee elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri stati, con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili e continue, attivita' di partenariato e scambio culturale.